Con comunicato stampa n. 135 del 22 luglio, il Governo ha annunciato un disegno di legge che, tra l’altro, prevede arresti domiciliari in comunità per “una condanna a pena detentiva, anche residua, non superiore a otto anni, o a quattro anni se concerne uno dei reati di maggiore pericolosità sociale (di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)”. Sono compresi cioè anche i reati di terrorismo, associazione di stampo mafioso, scambio elettorale di tipo mafioso, con pena RESIDUA fino a 4 anni.
Altra novità “il programma di riabilitazione sarà sottoposto a una Commissione di valutazione, che dovrà anche accertare l’effettiva e attuale condizione di dipendenza del soggetto e alla quale e dovrà essere fornita l’indicazione della correlazione tra la dipendenza stessa e la commissione del reato.”
Le norme di legge relative alla assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e di alcolici si sono succedute nel corso di decenni sovrapponendosi le une alle altre. Purtroppo alcune di queste, implicanti obblighi certificatori di medici e di altri professionisti, sono in patente conflitto tra loro. Ci si trova perciò spesso a dover decidere quale delle due disposizioni violare, non sapendo però quale potrebbe essere la interpretazione del magistrato. Per citare, ad esempio, solo due dei casi problematici, l’art. 120 del DPR 309/1990 dispone che, in caso di minori (senza alcun limite di età, quindi bambini compresi) e di persone incapaci di intendere e di volere, l’interessato possa autonomamente richiedere l’intervento del SERT senza nemmeno porre limiti al diritto all’anonimato. Al contrario l’art. 3 della legge 219/2017 impone, in questi casi, di acquisire sempre anche il consenso degli esercenti la potestà genitoriale oppure del tutore o, se autorizzato, dell’amministratore di sostegno.
L’art. 94 del Codice Penale, invece, prevede l’aumento di pena per autori di reati “dediti” a sostanze stupefacenti, il successivo art. 95 considera causa di diminuzione o esclusione di imputabilità imputabilità la “cronica intossicazione” mentre vari articoli del DPR 309 del 1990, nonchè il nuovo disegno di legge, si riferiscono a condannati “tossicodipendenti” per misure alternative.
La questione non è accademica visto che ogni certificazione è un atto pubblico con tutti i risvolti penali a ciò collegati e visto che ciò ha già comportato procedimenti giudiziari a carico di sanitari (fortunatamente conclusisi con assoluzioni, ma dopo mesi o anni) con imputazioni quali falso, favoreggiamento, associazione a delinquere.
L’estensione delle misure alternative a reati prevedibilmente gravissimi, viste le nuove imputazioni inserite e la durata delle pene comminate, incrementerà ulteriormente le opposte pressioni sui professionisti e l’interesse a contestazioni . Anche l’affidare la certificazione ad una commissione sembra problematico considerando le radicali divergenze tra periti che si sono spesso viste nei processi intentati a colleghi.
Non spetta a noi giudicare le iniziative del governo ma spetta al Parlamento, indipendentemente dagli schieramenti, garantire la buona qualità tecnica delle leggi, senza la quale qualunque buona intenzione del legislatore finisce per produrre altri danni.
Abbiamo quindi creato la sotto riportata petizione e l’abbiamo presentata on line alla Camera dove ha ricevuto il n. 802. Non appena sarà pubblicata chi volesse aderire potrà farlo utilizzando SPID o altra identità elettronica sul sito istituzionale https://petizionionline.camera.it/petizioni
Sappiamo che, dato il gran numero di petizioni su ogni argomento, non ci sono grandi probabilità che la Commissione parlamentare competente possa occuparsene a breve termine. Tuttavia, in caso di incidenti giudiziari, i colleghi implicati potranno almeno dimostrare che il problema era stato segnalato ed illustrato per tempo e in via ufficiale ma, soprattutto, che sta nella legge e non nel professionista.