Nel nostro paese chiunque, comprese le persone con disturbi mentali o con problemi di dipendenza, ha il diritto di scegliere liberamente il luogo di cura, senza bisogno di nessuna “autorizzazione” da parte di qualsivoglia autorità.
Tale diritto discende da numerose disposizioni di legge e da varie sentenze della suprema corte. Di seguito i principali riferimenti
• La legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” all’articolo 19, assicura ai cittadini “il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell’organizzazione dei servizi sanitari”.
Tali disposizioni sono pienamente confermate nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e in tutte le successive modifiche oltre che da una costante giurisprudenza.
Anche Codice di Deontologia Medica (al quale, in base all’art.3, devono attenersi anche i medici dipendenti pubblici) ribadisce all’articolo 27 che “La libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce diritto della persona.” (versione in vigore al luglio 2026)
Il legislatore ha inoltre voluto rinforzare tale diritto per alcune categorie di pazienti più soggetti ad abusi a causa dello stigma collegato alla loro patologia.
Per quanto riguarda la psichiatria, ad esempio, l’art 33 della citata legge 833 conferma che tale diritto, in quanto costituzionalmente rilevante perché attinente alla dignità della persona, appartiene anche ai pazienti psichiatrici persino nel caso di compromissione tale da richiedere un trattamento sanitario obbligatorio (TSO) che deve essere condotto “secondo l’articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura”. Ciò è ribadito anche dall’art 1 della legge 13 maggio 1978, n. 180 “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori”.
Per le persone con problemi di dipendenza invece il Decreto Presidente della Repubblica (DPR) 9 ottobre 1990, n. 309 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.” definisce all’art.116 quale livello essenziale delle prestazioni “la liberta’ di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze” mentre l’art. 120 della stessa norma riconosce agli stessi cittadini la facoltà di essere presi in carico in completo anonimato quindi necessariamente indipendentemente da qualsiasi requisito di residenza anagrafica.
Di fatto però alcune regioni o aziende sanitarie vanificano tale essenziale diritto accampando una inesistente ed illegittima “competenza territoriale”. Di seguito il fac simile di richiesta di rispetto della legge che può essere inviata direttamente dall’interessato ma anche, con opportuni adattamenti, da associazioni per i diritti dei cittadini